
Regolamento UE sulla Deforestazione: una guida essenziale per le aziende
Il nuovo Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) è un argomento cruciale per molte aziende che operano con l’Unione Europea. Questa normativa rappresenta un passo importante nell’ambito del New Green Deal europeo e mira a garantire che i prodotti immessi sul mercato o esportati dall’UE non contribuiscano alla deforestazione o al degrado forestale a livello globale.
Il regolamento entrerà progressivamente a regime nel 2026, il che significa che le aziende hanno un periodo per adeguarsi, ma il tempo stringe. Capire di cosa si tratta, chi è coinvolto e cosa fare è fondamentale.
Chi e cosa è interessato dall’EUDR?
Il regolamento si applica a diverse tipologie di aziende, siano esse grandi, piccole o medie che immettono sul mercato UE, esportano o importano i prodotti elencati nell’Allegato I del regolamento stesso. I prodotti interessati includono materie prime come il legno, la carta, la carne bovina e i suoi derivati, e altri. È quindi cruciale verificare se la voce doganale e la descrizione del prodotto corrispondono a quanto specificato nell’allegato.
L’obbligo centrale: la dichiarazione di Dovuta Diligenza (Due Diligence)
L’elemento chiave del regolamento è l’obbligo per gli operatori di esercitare la “Dovuta Diligenza”. Questo processo culmina nella presentazione di una dichiarazione.
Una dichiarazione che deve contenere informazioni dettagliate sul prodotto, tra cui:
- Il volume o i metri cubi (se previsti dalla voce doganale);
- Il nome specifico del prodotto e, in alcuni casi (come per il legno), anche il nome scientifico;
- I dati di geolocalizzazione esatta dell’area di produzione, che sono assolutamente obbligatori;
- Il paese produttore del materiale.
La dichiarazione di dovuta diligenza viene presentata su portale dedicato e, una volta completata, riceve un numero di riferimento (reference number). Questo codice sarà fondamentale per permettere la circolazione dei prodotti interessati dal Regolamento. Il portale mostra lo stato della dichiarazione (validata, rigettata, bozza) e permette di visualizzare lo storico.
Casi pratici per capire meglio
Le fonti presentano alcuni esempi per illustrare l’applicazione del regolamento:
1. Carta Kraft per imballaggio: un fabbricante UE importa Carta Kraft (voce doganale 4810) da un paese terzo per usarla come imballo. La Carta Kraft è un prodotto interessato. All’atto dell’importazione, il fabbricante deve fare la dichiarazione di Dovuta Diligenza. Successivamente, quando questa carta viene utilizzata come imballo per i prodotti del fabbricante, non sarà dovuta nessuna diligenza perché il prodotto perde la sua caratteristica essenziale di imballo e diventa un complemento.
2. Cornici in legno e cartone da imballo: una società importa cornici in legno (voce 4414) imballate con cartone. Sia le cornici che il cartone sono inclusi nell’Allegato. Tuttavia, l’obbligo di Dovuta Diligenza ricade solo sulle cornici in legno, in quanto il cartone è utilizzato come imballaggio e non come prodotto da importazione.
3. Pelli bovine grezze trasformate: un fabbricante UE acquista pelli bovine grezze (voce 4101) da un fornitore extra-UE. All’importazione, il fabbricante deve fare la dovuta diligenza sulle pelli grezze. La situazione si complica: se i bovini sono stati nutriti con un altro prodotto interessato dall’Allegato I (es. mangime), va esercitata la Dovuta Diligenza anche sul mangime. Successivamente, il fabbricante trasforma le pelli grezze in pelli conciate (voce 4104), anch’esse prodotto interessato. Se le vende a un dettagliante UE, il fabbricante dovrà effettuare un’altra Due Diligence sulla voce doganale modificata (4104). Il dettagliante, a sua volta, si assume gli stessi obblighi e dovrà fare la sua Due Diligence o fare riferimento a quella del fabbricante a monte.
Considerazioni cruciali e domande da porsi
Implementare l’EUDR non è banale. Le aziende devono porsi domande fondamentali:
- Conosciamo l’origine esatta dei nostri prodotti?
- Abbiamo un sistema di classificazione dei fornitori?
- Esiste un processo interno per raccogliere i dati necessari?
- Abbiamo personale dedicato o un partner a cui affidare la gestione della dovuta diligenza?
- Abbiamo identificato le strategie di mitigazione del rischio?
- La nostra catena di fornitura è pronta a collaborare e fornire i dati richiesti (in particolare la geolocalizzazione)?
È importante sottolineare che non esiste una soglia minima di rilevanza per i quantitativi: anche piccole importazioni sono soggette all’obbligo.
Un aspetto da non sottovalutare è la corretta classificazione doganale delle merci, che sarà oggetto di uno scrutinio sempre più elevato con l’introduzione di questi regolamenti. È fondamentale distinguere la dichiarazione di dovuta diligenza EUDR dalla dichiarazione fiscale Intrastat; sono due obblighi normativi completamente diversi e non si sostituiscono. La dichiarazione EUDR serve a provare che il prodotto importato è a “deforestazione zero”.
I rischi della non conformità: sanzioni salate
Diversamente da altre normative recenti dove le sanzioni non sono ancora chiare, per l’EUDR le conseguenze della non conformità sono state definite e sono alte. Le sanzioni includono:
Un minimo del 4% del fatturato annuo dell’azienda in caso di dichiarazione errata;
Il rischio di confisca dei prodotti o dei proventi derivanti dai prodotti importati;
L’esclusione da appalti pubblici;
Il divieto temporaneo di immettere, importare o esportare nuovamente prodotti interessati;
Il divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata, se del caso.
Queste sanzioni possono precludere completamente la possibilità per un’azienda di continuare a operare con i prodotti inclusi nell’Allegato I per un determinato periodo.
In conclusione
Il Regolamento UE sulla Deforestazione rappresenta una sfida, ma anche un’opportunità per le aziende di rafforzare la propria sostenibilità e trasparenza nella catena di fornitura. Ignorare questi obblighi può portare a sanzioni severe che mettono a rischio l’operatività stessa. Iniziate subito a porvi le domande necessarie, a valutare i vostri processi e a mappare la vostra catena di fornitura.
Come prepararsi e chi può aiutare
Adeguarsi all’EUDR richiede un’analisi approfondita dei propri processi, della propria catena di fornitura e della raccolta dati. È fondamentale tenersi costantemente aggiornati sulla disciplina e sulle sue evoluzioni. GCP può supportarvi negli adempimenti previsti dall’EUDR, sia dal punto di vista strategico e organizzativo per implementare i processi corretti, sia nell’effettuazione pratica delle dichiarazioni necessarie.
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