Whistleblowing

Whistleblowing

Gianesin, Canepari&Partners S.r.l., nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24/2023, ha approvato la propria “Procedura Whistleblowing” scaricabile da qui.

La società rientra nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 in quanto soggetto del settore privato che adotta modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/01 anche se nell’ultimo anno non ha raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato). In questo ambito l’oggetto delle segnalazioni sono le violazioni relative ai reati di cui D.Lgs. 231/01 e all’applicazione del modello organizzativo adottato dalla società.

L’azienda Gianesin, Canepari&Partners S.r.l. ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna (per la gestione delle segnalazioni whistleblowing – D.lgs. n. 24/2023) che garantiscono, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il canale di segnalazione interna consente di effettuare segnalazioni in modalità alternativa come di seguito indicato.

  • In forma iscritta a mezzo lettera ordinaria indirizzata all’Organismo di Vigilanza 231 presso Gianesin, Canepari & Partners S.r.l. Via Strada Muson, 2/C 31011 Asolo (TV).

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa ove riportare l’indirizzo di cui sopra con la dicitura “riservata”.

  • Le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma orale contattando telefonicamente l’Organismo di Vigilanza 231 al seguente numero 329.6724720.
  • Sarà inoltre possibile organizzare un incontro diretto con l’Organismo di Vigilanza 231 presso locali non aziendali, previa richiesta da effettuarsi in forma scritta o in forma orale secondo le modalità sopra indicate.

Si sottolinea che le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime non sono segnalazioni whistleblowing (par. 2.2 Line Guida ANAC). Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, saranno gestite dall’Organismo di Vigilanza 231 come segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.